COMUNE DI BARBARANO ROMANO
PROVINCIA DI VITERBO
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2015
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Visto l’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23;
Visto l’art. 1, commi 161-170, della L. 27.12.2006, n. 296;
Visto l’art. 4 del D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni in L. 26.04.2012, n. 44;
INFORMA
che entro il “16 DICEMBRE 2015” deve essere effettuato il versamento del saldodell’imposta municipale propria (I.M.U. – T.A.S.I.) dovuta per l’anno d’imposta 2015.
Soggetti passivi: Sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale. Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull’immobile.
Immobili soggetti all’imposta: il tributo è dovuto su tutti gli immobili posseduti, terreni agricoli ed i fabbricati rurali ad uso strumentale, nonché gli altri immobili esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 9, c. 8, D.Lgs 23/2011.
Base imponibile:
- Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato:
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Cat. A (no A/10) |
160 |
Cat. A/10 |
80 |
Cat. B |
140 |
Cat. C/1 |
55 |
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Cat. C/2-C/6-C/7 |
160 |
Cat. C/3-C/4-C/5 |
140 |
Cat. D (no D/5) |
65 |
Cat. D/5 |
80 |
Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore
- Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati: valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92;
- Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92). In proposito il Comune ha stabilito appositi valori di riferimento;
- Terreni agricoli: reddito dominicale vigente in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, moltiplicato per il coefficiente 135 (ridotto a 75 per i terreni agricoli ed incolti posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola).
Aliquote: Si riportano le aliquote del tributo stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011:
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Fattispecie |
Aliquota IMU |
Aliquota TASI |
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Abitazione principale e pertinenze A1-A8-A9 |
0,40% |
0,10% |
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Abitazione principale e pertinenze |
0,00% |
0,10% |
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Abitazione ATER - Affittuari |
0,00% |
0,10% |
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Tutti gli altri immobili e Aree fabbricabili |
9,60% |
0,00% |
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Terreni agricoli |
7,60% |
0,00% |
Ai fini del tributo è abitazione principale il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobile diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, si applica una riduzione dell’imposta, nelle misure stabilite dall’art. 1 bis, della Legge n.34 del 24/03/2015.
Calcolo dell’imposta: il calcolo dell’imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l’aliquota e l’eventuale detrazione L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.
L’importo del saldo, scadente il 16/12/2015, è pari:
- abitazione principale e relative pertinenze, (A1-A8–A9), al 50% a saldo dell’imposta calcolata applicando l’aliquota sopra indicata e la detrazione stabilita;
- fabbricati rurali strumentali, al 50% dell’imposta determinata applicando l’aliquota sopra indicata;
- per tutti gli altri immobili, al 50% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota sopra indicata;
- per i terreni, al 50% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota sopra indicata e la detrazione stabilita ;
Pagamento: il versamento dell’imposta deve eseguirsi esclusivamente a mezzo modello F24, utilizzando i codici tributo sotto indicati. Il codice comune da indicare è A628. L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 12,00.
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Tipologia immobili |
Codice IMU quota Comune |
Codice IMU quota Stato |
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Abitazione principale e pertinenze |
3912 |
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Terreni |
3914 |
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Aree fabbricabili |
3916 |
===== |
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Altri fabbricati |
3918 |
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Immobili uso produttivo gruppo D |
3930 |
3925 |
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T.A.S.I. – Abitazione principale e pertinenze |
3958 |
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Dichiarazione: I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2015, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30/09/2015.
Per maggiori informazioni:
Comune di BARBARANO ROMANO - Ufficio Tributi - Piazza G. Marconi, 21 - Tel. 0761/414601
E-mail:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
PEC:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Sito internet: www.comunebarbaranoromano.it
Dalla Residenza Municipale li, 18 novembre 2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mariavittoria Berretta
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